Parte SECONDA›Libro XI›Titolo III›Capo I
Art. 726
870 / 905Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera
In vigore dal 24 ott 1989
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-726