Art. 722 · Custodia cautelare all'estero
Parte SECONDALibro XITitolo IICapo II

Art. 722

864 / 905

Custodia cautelare all'estero

In vigore dal 31 ott 2017
1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell', fermo quanto previsto dall', comma 6.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale con sentenza 8 - 21 luglio 2004, n. 253 (in G.U. 1a s.s. 28/07/2004, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-722