Art. 721 bis · Estensione dell'estradizione
Parte SECONDALibro XITitolo IICapo II

Art. 721 bis

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Estensione dell'estradizione

In vigore dal 31 ott 2017
1. Ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza. 2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell'estradizione ed è revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero. 3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli e seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-721-bis