Parte SECONDA›Libro XI›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 711
853 / 905Riestradizione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le disposizioni dell' si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-711