Art. 711 · Riestradizione
Parte SECONDALibro XITitolo IICapo ISez. I

Art. 711

853 / 905

Riestradizione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le disposizioni dell' si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-711