Parte PRIMA›Libro I›Titolo IV
Art. 71
84 / 905Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato
In vigore dal 13 apr 2023
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall', risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall' comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall' comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell' comma 3.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-71