Art. 709 · Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
Parte SECONDALibro XITitolo IICapo ISez. I

Art. 709

851 / 905

Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

In vigore dal 31 ott 2017
Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero 1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità. 2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-709