Art. 707 · Rinnovo della domanda di estradizione
Parte SECONDALibro XITitolo IICapo ISez. I

Art. 707

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Rinnovo della domanda di estradizione

In vigore dal 24 ott 1989
1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-707