Parte SECONDA›Libro XI›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 707
849 / 905Rinnovo della domanda di estradizione
In vigore dal 24 ott 1989
1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-707