Art. 702 · Intervento dello stato richiedente
Parte SECONDALibro XITitolo IICapo ISez. I

Art. 702

844 / 905

Intervento dello stato richiedente

In vigore dal 24 ott 1989
1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-702