Parte SECONDA›Libro XI›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 700
842 / 905Documenti a sostegno della domanda
In vigore dal 31 ott 2017
1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili...;
b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all', comma 2;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'estradizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-700