Art. 696 novies · Impugnazioni
Parte SECONDALibro XI

Art. 696 novies

833 / 905

Impugnazioni

In vigore dal 31 ott 2017
1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. 2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 3. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'. 4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-696-novies