Parte SECONDA›Libro XI
Art. 696 novies
833 / 905Impugnazioni
In vigore dal 31 ott 2017
1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.
2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'.
4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-696-novies