Art. 69 · Morte dell'imputato
Parte PRIMALibro ITitolo IV

Art. 69

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Morte dell'imputato

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'. 2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-69