Parte PRIMA›Libro I›Titolo IV
Art. 68
81 / 905Errore sull'identità fisica dell'imputato
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-68