Parte SECONDA›Libro X›Titolo III›Capo I
Art. 668
798 / 905Persona condannata per errore di nome
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall' soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell' comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-668