Art. 667 · Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta
Parte SECONDALibro XTitolo IIICapo I

Art. 667

Abrogato667 / 746

Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta

In vigore dal 24 ott 1989 al 14 feb 1991
1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga, compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria e provvede senza formalità con ordinanza notificata all'interessato. 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. 3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 4. Contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, il condannato e il difensore. 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-667