Parte SECONDA›Libro X›Titolo II
Art. 663
791 / 905Esecuzione di pene concorrenti
In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell' comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-663