Art. 663 · Esecuzione di pene concorrenti
Parte SECONDALibro XTitolo II

Art. 663

791 / 905

Esecuzione di pene concorrenti

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene. 2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell' comma 4. 3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-663