Parte SECONDA›Libro X›Titolo II
Art. 662
790 / 905Esecuzione delle pene accessorie
In vigore dal 24 ott 1989
1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli - bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-662