Art. 654 · Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
Parte SECONDALibro XTitolo I

Art. 654

781 / 905

Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-654