Art. 650 · Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
Parte SECONDALibro XTitolo I

Art. 650

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Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. 2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-650