Parte SECONDA›Libro IX›Titolo IV
Art. 647
773 / 905Risarcimento del danno e riparazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall' comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-647