Art. 647 · Risarcimento del danno e riparazione
Parte SECONDALibro IXTitolo IV

Art. 647

773 / 905

Risarcimento del danno e riparazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall' comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-647