Parte SECONDA›Libro IX›Titolo IV
Art. 644
770 / 905Riparazione in caso di morte
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall' del codice civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-644