Art. 643 · Riparazione dell'errore giudiziario
Parte SECONDALibro IXTitolo IV

Art. 643

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Riparazione dell'errore giudiziario

In vigore dal 24 ott 1989
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. 2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato. 3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell' comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-643