Parte SECONDA›Libro IX›Titolo IV
Art. 639
765 / 905Provvedimenti in accoglimento della richiesta
In vigore dal 24 ott 1989
1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall', ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell' comma 2 n. 2 del codice penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-639