Art. 636 · Giudizio di revisione
Parte SECONDALibro IXTitolo IV

Art. 636

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Giudizio di revisione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'. 2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-636