Parte SECONDA›Libro IX›Titolo IV
Art. 636
762 / 905Giudizio di revisione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-636