Art. 629 · Condanne soggette a revisione
Parte SECONDALibro IXTitolo IV

Art. 629

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Condanne soggette a revisione

In vigore dal 29 giu 2003
1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell', comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-629