Art. 626 · Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
Parte SECONDALibro IXTitolo IIICapo III

Art. 626

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Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

In vigore dal 24 ott 1989
Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale 1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-626