Parte SECONDA›Libro IX›Titolo III›Capo III
Art. 624 bis
752 / 905Cessazione delle misure cautelari .
In vigore dal 4 mag 2001
(Cessazione delle misure cautelari).
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-624-bis