Art. 621 · Effetti dell'annullamento senza rinvio
Parte SECONDALibro IXTitolo IIICapo III

Art. 621

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Effetti dell'annullamento senza rinvio

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso previsto dall' comma 1 lettera b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-621