Parte SECONDA›Libro IX›Titolo III›Capo II
Art. 612
735 / 905Sospensione dell'esecuzione della condanna civile
In vigore dal 24 ott 1989
1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-612