Art. 612 · Sospensione dell'esecuzione della condanna civile
Parte SECONDALibro IXTitolo IIICapo II

Art. 612

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Sospensione dell'esecuzione della condanna civile

In vigore dal 24 ott 1989
1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-612