Art. 591 · Inammissibilità dell'impugnazione
Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 591

708 / 905

Inammissibilità dell'impugnazione

In vigore dal 30 dic 2022
1. L'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; b) quando il provvedimento non è impugnabile; c) quando non sono osservate le disposizioni degli ,... 585 e 586; d) quando vi è rinuncia all'impugnazione. 2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore. 4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-591