Art. 579 · Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 579

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Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

In vigore dal 2 gen 2000
1. Contro le sentenze di condanna, o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili. 2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell' comma 2. 3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-579