Art. 569 · Ricorso immediato per cassazione
Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 569

686 / 905

Ricorso immediato per cassazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. 2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso. 3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall' comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. 4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-569