Art. 554 · Chiusura delle indagini preliminari
Parte SECONDALibro VIIITitolo II

Art. 554

Abrogato554 / 746

Chiusura delle indagini preliminari

In vigore dal 24 ott 1989 al 17 ott 1990
1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio. 2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli e seguenti. L'ordinanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni dell'. 3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall' comma 1. 4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell' comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-554