Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo II›Sez. III
Art. 540
650 / 905Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
In vigore dal 24 ott 1989
1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-540