Art. 537 · Pronuncia sulla falsità di documenti
Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo IISez. II

Art. 537

646 / 905

Pronuncia sulla falsità di documenti

In vigore dal 24 ott 1989
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo. 2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. 3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-537