Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo II›Sez. II
Art. 535
644 / 905Condanna alle spese
In vigore dal 4 lug 2009
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali....
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-535