Art. 535 · Condanna alle spese
Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo IISez. II

Art. 535

644 / 905

Condanna alle spese

In vigore dal 4 lug 2009
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.... 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69. 3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'. 4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-535