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Art. 534
643 / 905Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dagli del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-534