Art. 534 · Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo IISez. II

Art. 534

643 / 905

Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dagli del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta. ---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-534