Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 532
641 / 905Provvedimenti sulle misure cautelari personali
In vigore dal 24 ott 1989
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-532