Art. 532 · Provvedimenti sulle misure cautelari personali
Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo IISez. I

Art. 532

641 / 905

Provvedimenti sulle misure cautelari personali

In vigore dal 24 ott 1989
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. 2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-532