Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo IV
Art. 518
626 / 905Fatto nuovo risultante dal dibattimento
In vigore dal 24 ott 1989
1. Fuori dei casi previsti dall', il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-518