Art. 508 · Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo III

Art. 508

614 / 905

Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni. 2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'. 3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-508