Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo III
Art. 496
602 / 905Ordine e modalità dell'assunzione delle prove
In vigore dal 30 dic 2022
1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall' comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell' e delle parti private si svolga a distanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-496