Art. 478 · Questioni incidentali
Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo I

Art. 478

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Questioni incidentali

In vigore dal 24 ott 1989
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-478