Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo I
Art. 470
575 / 905Disciplina dell'udienza
In vigore dal 24 ott 1989
1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero.
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-470