Parte SECONDA›Libro VII›Titolo I
Art. 467
572 / 905Atti urgenti
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dall', il presidente del tribunale
o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento
dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-467