Art. 464 ter · Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari.
Parte SECONDALibro VI

Art. 464 ter

533 / 905

Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari.

In vigore dal 17 mag 2014
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni. 2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'. 3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione. 4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'.
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