Art. 464 novies · Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova.
Parte SECONDALibro VI

Art. 464 novies

539 / 905

Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova.

In vigore dal 17 mag 2014
1. Nei casi di cui all', comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-464-novies