Art. 458 bis · Richiesta di applicazione della pena
Parte SECONDALibro VITitolo IV

Art. 458 bis

563 / 905

Richiesta di applicazione della pena

In vigore dal 30 dic 2022
1. Quando è formulata la richiesta prevista dall', il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. 2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l', comma 2- ter.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-458-bis