Parte PRIMA›Libro I›Titolo I›Capo VII
Art. 44
54 / 905Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-44