Art. 434 · Casi di revoca
Parte SECONDALibro VTitolo X

Art. 434

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Casi di revoca

In vigore dal 24 ott 1989
1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-434