Art. 43 · Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
Parte PRIMALibro ITitolo ICapo VII

Art. 43

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Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-43