Art. 412 · Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale
Parte SECONDALibro VTitolo VIII

Art. 412

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Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

In vigore dal 10 ago 2024
1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall', comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell', comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell', comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell', comma 5, primo periodo. 2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall', comma 3. 2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all', commi 1, 2, 3 e 4. 2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli , commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Note all'articolo

  • La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-412